Dati e Statuto

STATUTO DELLA
FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI
ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 Denominazione
Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) è costituita la “FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ENTE DEL TERZO SETTORE” o in forma abbreviata “FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI E.T.S.”, (Fondazione di partecipazione).
La Fondazione, nell’ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dal Codice del Terzo Settore e dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione è disciplinata dal presente Statuto.
Art. 2 Sede
La sede legale della Fondazione è nel Comune di Fiesole (Firenze). Le variazioni di indirizzo all’interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie o uffici in altre località.
Art. 3 Durata
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
Art. 4
Finalità e scopi La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale all’interno del Terzo Settore mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
La Fondazione persegue lo scopo preminente di proseguire l’impegno culturale e pedagogico di Ernesto Balducci e lo sviluppo di una cultura della pace.
La Fondazione persegue le finalità di cui sopra, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017: – ricerca scientifica di particolare interesse sociale; – formazione universitaria e post universitaria; – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreativa di interesse sociale, incluse attività editoriali.
La Fondazione nello specifico si propone di: a) proseguire l’impegno culturale, pedagogico civile e religioso di Ernesto Balducci; b) promuovere iniziative politiche e sociali volte allo sviluppo di una cultura della pace e di una civiltà interetnica ispirata alla concezione balducciana dell’uomo planetario, e in genere orientate ad approfondire le tematiche che hanno caratterizzato l’impegno culturale e sociale di Ernesto Balducci; c) contribuire a una cultura della trasformazione sociale, diretta, con metodo autenticamente laico, alla difesa dei diritti; d) favorire la crescita, soprattutto nelle giovani generazioni, di esperienze culturali, religiose e politiche, capaci di rinnovare le istituzioni e di esprimere e sollecitare le potenzialità creative presenti nella società; e) svolgere ricerche scientifiche, anche per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sulle aree tematiche che hanno caratterizzato l’impegno culturale di Ernesto Balducci.
La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà: a) tutelare, promuovere e valorizzare l’archivio di padre Balducci, archivio di interesse storico riconosciuto ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1939, n.1409, e successive norme in materia, e la sua biblioteca; b) raccogliere e pubblicare i manoscritti di Ernesto Balducci e i testi delle sue conferenze, omelie e discorsi vari, promuovere la pubblicazione dell’opera omnia; c) istituire borse di studio e premi intitolati a Ernesto Balducci o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
d) promuovere, in particolar modo nei giovani, la formazione di una cultura interetnica e planetaria orientata alla pace, alla cura della natura e dell’ambiente e all’affermazione dei valori umani; e) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale; f) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri, acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente che indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate; g) stimolare nelle organizzazioni ecclesiali e religiose la sensibilità allo spirito profetico e alla testimonianza di Ernesto Balducci; h) favorire ogni iniziativa nazionale o internazionale idonea a gestire l’eredità spirituale di Balducci ed in genere svolgere tutte le attività comunque intese alla realizzazione delle finalità statutarie, anche promuovendo la creazione o il potenziamento ed il coordinamento di Comitati, Associazioni o Enti che, nelle varie realtà locali o settoriali, cooperino ai fini statutari (ed in particolare quelle della Comunità di Badia Fiesolana); i) concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri; l) partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazioni e persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri; m) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.
Art. 5. Attività diverse e raccolta fondi
La Fondazione potrà esercitare a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, che saranno comunque individuate dal C.d.A.
La Fondazione potrà esercitare a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attività occasionali di raccolta fondi mediante ricevimenti, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guide adottate con Decreto Ministeriale.
In particolare potrà: a) partecipare a società di capitali o ad enti diversi o promuoverne la costituzione; b) promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari della Fondazione; c) compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l’osservanza delle prescrizioni di legge.
Art. 6 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è formato: A) dall’archivio e dalla biblioteca di Ernesto Balducci che i suoi eredi legittimi hanno apportato in dotazione alla Fondazione del valore pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila zero zero) come risultante dalla relazione giurata elaborata dalla società di revisione legale e comunque non inferiore a quanto previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore; B) dai diritti derivanti dalla utilizzazione e pubblicazione delle opere di Ernesto Balducci; C) dai fondi raccolti dal Comitato Ernesto Balducci; D) dai beni mobili o immobili che pervengano successivamente alla costituzione della Fondazione a titolo di successione e donazione e da ogni altra elargizione liberale; E) dagli eventuali contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, dalla
Regione Toscana e da Enti Pubblici o privati e da persone fisiche, salva l’accettazione del Consiglio di Amministrazione; F) dalle quote versate da Enti Pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione; G) dai redditi, dalle entrate e dalle elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.
Tutto quanto costituente il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, conferimenti in denaro, beni materiali e immateriali, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali eventualmente corrisposti dai medesimi in conformità all’art. 10 dello Statuto.
Il patrimonio è impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il perseguimento e raggiungimento degli scopi e delle attività di utilità sociale e di quelle connesse, fermi restando i limiti di legge.
Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione annuale non impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, e potrà essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.
Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione.
Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Ai sensi di quanto previsto dall’art 8 comma 2 e 3 del CTS è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Donazioni e lasciti vanno ad incrementare il patrimonio della Fondazione e sono accettati dal legale rappresentante della Fondazione, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera anche sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.
Le eredità sono accettate con il beneficio di inventario dal legale rappresentante previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione; per quanto riguarda i lasciti testamentari, l’eventuale rinunzia agli stessi o accettazione sarà decisa dal legale rappresentante previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, o eventuale procuratore o Consigliere Delegato, attua le suddette delibere e provvede ai relativi adempimenti richiesti.
Art. 7 Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: – dai redditi del proprio patrimonio; – dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo; – dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti a scopi statutari; – dalle somme annualmente versate dai membri del Comitato dei sostenitori, a norma dell’art. 14;
– dai proventi delle attività della Fondazione strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta; – di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da enti pubblici e privati; – degli eventuali avanzi delle gestioni annuali che potranno essere impiegati per l’incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse, sempre nel rispetto (i) delle norme del Codice del Terzo Settore in detta materia e (ii) del presente statuto.
Art. 8 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: – il Presidente – il Consiglio di Amministrazione – Assemblea dei Soci – il Comitato Scientifico – l’Organo di Controllo Art. 9 Il Presidente (e Vice Presidente) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale della Fondazione; al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale attiva e passiva della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine avvocati. Il Presidente ha altresì facoltà di farsi sostituire da uno o più procuratori speciali con uguali o più limitati poteri e di sostituire a sé, nello svolgimento delle mansioni propositive, esecutive e di coordinamento, determinandone i poteri. b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 12 lettera f); c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, ne esegue o ne fa eseguire i deliberati; d) convoca anche su richiesta del Presidente del Comitato Scientifico o di almeno 1/3 dei suoi componenti le riunioni del Comitato Scientifico e vi partecipa; e) vigila sulla conservazione e l’uso dell’archivio e della biblioteca; f) ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione ma, nell’esercizio di tale potere, non può eseguire singoli pagamenti né assumere singoli impegni di spesa eccedenti l’ammontare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare tutti i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell’approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che dovrà essere tempestivamente convocata a cura del Presidente e tenersi entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può nominare tra i suoi componenti anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Consiglio di amministrazione, per gravi motivi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può revocare il mandato sia al Presidente sia al Vice Presidente.
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione: composizione Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati nel modo seguente: a) un membro designato dagli eredi di Ernesto Balducci e dai loro discendenti diretti; b) due membri designati dai Padri Scolopi della Provincia Toscana; c) due membri eletti dall’Assemblea della Comunità di Badia Fiesolana fra i suoi componenti;
d) due membri eletti dall’Assemblea dei Soci scelti fra i suoi componenti; Se alla scadenza naturale del mandato coloro che sono legittimati alla designazione dei membri di cui alle lettere a), b) e c) non provvedano entro il giorno della riunione annuale dell’Assemblea dei Soci (di cui al successivo art. 16) a dare comunicazione del relativo nominativo alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede all’integrazione mediante cooptazione di soggetto scelto a propria discrezione.
Partecipano altresì al Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Responsabile della Sezione di questo che si occupa dell’archivio e della biblioteca.
Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzione dei componenti I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili.
Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, se rimangono assenti ingiustificati per almeno tre riunioni nell’arco del mandato.
In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro di cui alle lettere a), b) e c) coloro che hanno titolo alla sua designazione provvedono entro novanta giorni a nominare un sostituto sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In difetto, il Consiglio di Amministrazione provvede del pari alla cooptazione di un sostituto.
Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione: funzioni Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l’esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti l’amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione; b) discute e approva, in particolare, i programmi scientifici, inclusi quelli annuali, su proposta del comitato scientifico; c) approva il bilancio, preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario; d) dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; fissa annualmente l’ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull’accettazione di beni, contributi e quote di cui all’art. 6; e) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati ai sensi del precedente art. 11; sulla eventuale cooptazione di nuovi membri nelle ipotesi di cui ai precedenti artt. 10 e 11; sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e la estinzione della Fondazione; f) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e può delegare ad essi poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere c), e) e g) con facoltà per il primo di subdelega; g) nomina e revoca, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico del quale disciplina, con apposito Regolamento le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l’eventuale articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni; h) nomina il Presidente del Comitato Scientifico su designazione di quest’ultimo e fra i suoi componenti; i) delibera in ordine all’utilizzazione dei beni della Fondazione ed in particolare dei diritti sugli scritti di padre Ernesto Balducci, autorizzandone la pubblicazione; l) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
m) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per la carica rivestita, salvo i rimborsi spese, dietro presentazione di fatture, ricevute e scontrini, per la partecipazione ad eventi per conto della Fondazione. Sono esclusi i rimborsi forfettari” n) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l’eventuale compenso; o) può delegare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinate attività ed in particolare quella di coordinamento, promozione e potenziamento dell’attività dei Comitati, Associazioni o Enti (di cui al superiore art. 5 lettera b; p) stabilisce l’ammontare e le modalità di pagamento del contributo annuale dovuto dai componenti dell’Assemblea dei Soci (del quale al successivo art. 14); approva la partecipazione di nuovi componenti a tale Assemblea; ne dichiara l’esclusione; aggiorna annualmente e conserva presso la sede della Fondazione, l’elenco dei componenti dell’Assemblea dei Soci, sottoscritto dal Presidente.
Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione: funzionamento Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.
In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce su convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e delibera preliminarmente a maggioranza assoluta dei componenti sulla elezione del nuovo Presidente e, solo in caso di sua riunione in forma totalitaria, anche su ogni altro argomento venga concordemente posto all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a)che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b)che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Nell’ipotesi in cui all’ora prevista per l’inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
All’inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di
fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.
Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione, le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri come individuati ai sensi dell’art. 10 lettere a), b) e c) e se hanno ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente o, altrimenti, del Consigliere più anziano per età.
E’ esclusa la delega del voto.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano stati invitati dal Presidente.
Ogni membro della Fondazione ha diritto di esaminare i libri sociali.
Art. 14 Assemblea dei Soci: composizione L’Assemblea dei Soci è composta dalle persone fisiche, Comitati, Associazioni o Enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione. Tale elenco, firmato dal Presidente, è conservato presso la Fondazione e viene aggiornato annualmente. La partecipazione all’Assemblea dei Soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica dell’Assemblea stessa nella sua riunione annuale.
I componenti dell’Assemblea sono esclusi dal Consiglio di Amministrazione qualora, alla data della riunione annuale dell’Assemblea, non siano in regola con il versamento del contributo annuale stabilito, tenuto conto sia dell’ammontare che delle scadenze.
L’esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella annuale dell’Assemblea.
Art. 15 Assemblea dei Soci: funzionamento e poteri L’Assemblea dei Soci si riunisce una volta l’anno e tutte le volte che ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un quinto dei componenti dell’Assemblea stessa.
La riunione annuale avviene nella sede della Fondazione o in altra sede ritenuta opportuna su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante affissione nella sede della Fondazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante invio in tempo utile di comunicazione scritta.
In alternativa, la convocazione, sempre a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avviene mediante pubblicazione dell’avviso con relativo ordine del giorno su mezzi di idonea comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.
Il diritto di voto per i Comitati, Associazioni o Enti, e in genere per i membri diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla comunicazione del nominativo del rappresentante che deve avvenire a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato per l’assemblea, prima dell’apertura dell’assemblea stessa.
È esclusa la delega del voto.
L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo sull’attività del Consiglio di Amministrazione; in tale ambito ha il potere di emanare, a maggioranza dei presenti, proposte ed indirizzi per l’attività del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da studiosi e testimoni, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta
del Presidente e durano in carica quattro anni, alla fine del mandato possono essere nuovamente nominati.
Il Comitato Scientifico può articolarsi in sezioni, una delle quali, necessaria, cura la conservazione l’uso dell’archivio e della biblioteca.
Il Consiglio di Amministrazione: – nomina, tra i membri del Comitato Scientifico e su designazione di questo, il Presidente del Comitato Scientifico stesso che dura in carica quattro anni (ma comunque non oltre la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato), tale carica è immediatamente rinnovabile; – disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni (oltre quella, necessaria, che custodisce l’archivio e la biblioteca) e le loro specifiche competenze.
Il Presidente convoca, anche su richiesta del Presidente del Comitato Scientifico o di almeno un terzo dei suoi componenti le riunioni del Comitato stesso ai sensi del superiore art. 9 lettera d) e vi partecipa.
Il Presidente del Comitato Scientifico presiede le riunioni del Comitato stesso, nomina fra i componenti della sezione necessaria e delle sezioni eventuali, i relativi responsabili e ne dispone la revoca.
Il Comitato Scientifico discute inoltre i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora con il Presidente alla realizzazione di quelli approvati.
Art. 17 Cariche sociali
Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di membro del Comitato Scientifico, di suo Presidente e di responsabile delle sezioni in cui tale Comitato si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Scientifico e di responsabile delle sezioni in cui esso si articola.
Art. 18 Organo di controllo e della revisione legale dei Conti
La Fondazione può nominare un organo di controllo monocratico, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile
Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste nell’art. 2399 del codice civile.
L’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il compenso e dura in carica tre anni.
Il sindaco unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti.
All’Organo di Controllo si applica quanto previsto nell’art.30 e nell’art.31 del Codice del Terzo Settore.
L’organo di controllo al superamento dei limiti di cui al suddetto art. 31 del CTS è investito anche della revisione legale ed esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio di esercizio.
L’organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 Esercizio finanziario
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio, il bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore e quello preventivo del successivo esercizio redatti tutti in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo Settore. Il Bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione. Il bilancio deve essere redatto a norma dell’art 13 del D.Lgs 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto Ministeriale e dai principi contabili emanati per gli ETS.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio per l’esercizio precedente, il bilancio sociale se obbligatorio, ed il bilancio preventivo per l’esercizio in corso e li sottopone all’Organo di Controllo che predispone le proprie relazioni.
Entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, o qualora particolari esigenze lo richiedano entro il 30 (trenta) giugno, il Consiglio di Amministrazione, sentite le relazioni dell’Organo di Controllo, ed i pareri del Comitato dei Sostenitori, approva i bilanci dell’esercizio, il bilancio preventivo e sociale se obbligatorio che verranno trasmessi alle Autorità competenti entro i termini di legge.
I bilanci resteranno depositati presso la sede della Fondazione nei dieci giorni che precedono l’adunanza annuale del Comitato dei sostenitori in modo che ogni sostenitore possa prenderne visione e chiederne copia.
L’eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività e dovrà essere innanzitutto impiegata per la ricostituzione del Fondo di dotazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.
Art. 20 Libri Sociali
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, la Fondazione deve tenere: a) Il libro dei Soci; b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno venti giorni lavorativi.
Art. 21 Estinzione dell’Ente
Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diventa insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’art. 27 primo comma del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, propone e delibera l’estinzione, la trasformazione o la fusione della Fondazione.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altri Enti con scopo di pubblica utilità e con finalità analoghe, appartenenti al Terzo Settore previo parere favorevole dell’ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Archivio e la Biblioteca della Fondazione, considerata la loro importanza anche sul piano religioso, saranno comunque unitariamente devoluti a favore dell’Ordine degli Scolopi.
Art. 23 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore e quanto disposto in materia di E.T.S.